Art. 5.

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall'articolo 2, l'assegnazione di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è integrata, a partire dall'esercizio 2007-2009, di euro 4,8 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dell'ISTAT. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.